Esiste il famoso obbligo della mascherina?

Nel DL 27 marzo 2020, n. 18 il Governo autorizzava l’uso di mascherine senza marchio CE per i lavoratori. Le categorie alle quali è richiesto l’uso di DPI sono definite già da tempo e le protezioni richieste per ciascuna classe sono indicate nell’allegato 5 del D. Lgs. 81/2008, che trovate qui:

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm

il DPCM 26 aprile 2020, parlava di possibilità di imporre l’uso di “mascherine” e/o guanti agli esercizi commerciali (e SOLO a quelli, cioè ai dipendenti, NON ai clienti), “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento” (e SOLO in quel caso).

Lo trovate qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

Infine, il 19 maggio esce il DL 34/2020, che, per inciso, recava “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica” (notate come non c’entri proprio nulla con la popolazione circolante?). All’articolo 66 troviamo la seguente modifica all’art. 16 del DL 18: le parole «per i lavoratori» sono sostituite  dalle

seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg

Ma non è finita qui! Il DL 34 viene convertito in legge 77/2020 del 17 luglio. Purtroppo però, “per motivi di massima urgenza” viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale “senza note”, ovvero praticamente solo in forma di allegati, che ne rendono più difficile la lettura.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg

Finalmente, nel SUPPLEMENTO ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 (ditemi se non è chiara la mia frase precedente) esce il “testo coordinato” della legge 77. E qui, cercando faticosamente l’art. 66, possiamo leggere i riferimenti normativi che ci confermano che I LAVORATORI DI CUI AL D. LGS. 81/2008 (cioè quelli E SOLO QUELLI che per leggi già in vigore molto anni prima dell’emergenza, erano obbligati a usare delle protezioni) sono meno protetti perché non è più fatto obbligo al datore di lavoro di fornire mascherine a marchio CE, ma d’ora in avanti andrà bene qualunque schifezza prodotta secondo la regolamentazione “in deroga”. (E conosciamo bene gli scandali che ci sono stati in relazione ai materiali e sostanze chimiche usate!)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/29/189/so/26/sg/pdf

A questo punto i giornali hanno bene instillato nella popolazione la convinzione che vi sia un qualunque obbligo non già preesistente e i politici vari rilasciano dirette Facebook e dichiarazioni che, lungi dal chiarire l’equivoco, sbandierano ai quattro venti che “è obbligatoria” una cosa mai vista in nessun atto normativo.

Dopodiché, passa qualche mese e arriviamo al DL 7 ottobre 2020, n. 125 (come crescono i numeri!!), quello in cui il legislatore fa un po’ il gioco delle 3 carte e, modificando commi e lettere un po’ alla rinfusa, istituisce l’obbligo di avere con sé un non meglio specificato “dispositivo di protezione delle vie respiratorie” (cioè NON un DPI né, tantomeno, una mascherina… praticamente a livello legale va bene una sciarpa!) e (e qui attenzione!) PREVEDE LA POSSIBILITÀ di renderne obbligatorio l’uso in situazioni specifiche: ovvero quando non sia garantita la condizione di “isolamento” dalle persone non conviventi.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg

Ragionandoci un momento, in cosa consista questo isolamento ce lo dice non una legge, bensì l’ALLEGATO 1 al DPCM del 4 marzo: “Misure igienico-sanitarie” alla lettera d) mantenimento, nei  contatti  sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg

NB. Se qualcuno mi trova un qualunque atto avente forza di legge che prevede il rispetto di questa misura igienica, me lo facesse sapere!

Non entrerò nei dettagli di illegittimità del successivo DPCM che SEMBREREBBE istituire l’obbligo di indossare lo straccetto più o meno ovunque, ma vi ricordo che, essendo un DPCM un mero regolamento, non ha alcun effetto sui cittadini a meno che un Sindaco non lo recepisca in ordinanza contingibile e urgente.

ADESSO VI CONFERMO CHE NON ESISTE, NÉ È MAI ESISTITO, ALCUN OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SUMMENZIONATO STRACCETTO.

Con successive leggi di conversione di altri decreti, il comma contenente l’obbligo di “avere con sé il dispositivo” è stato rimosso dal testo del DL 7 ottobre, ma reinserito nel DL 25 marzo, ormai Legge 35/2020, all’art. 1, comma 2, lettera hh-bis.

Continuiamo a chiederci dove si applichino questi DL, visto che nessun Comune in Italia sembra aver dichiarato l’emergenza, e lasciamo tranquillamente lo straccetto in borsa o in tasca, dato che nessun atto avente forza di legge ne impone l’utilizzo!

Quello appena raccontato è uno dei trucchetti di maggior successo di questo Governo, perché i DPCM li citano e leggono molti, i DL in pochi e le conversioni in legge, dando per scontato siano uguali ai DL… praticamente nessuno! 😩

6 pensieri riguardo “Esiste il famoso obbligo della mascherina?

  1. Molto interessante.
    Trovo che sarebbe utile un riassunto alla fine dell’articolo, che mi pare molto ben fatto, in modo da avere un faro a cui riferirsi e nn perdersi nel mare …
    Grazie
    Enrico

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  2. Io davanti a carabinieri, farmacisti, dirigenti scolastici ho citato l art. 85 TULPS, l.152/1975 e l. 155/2005. Mi confermi Laura che sono utilizzabili come prova della violazione della legge, se dovesse essere utilizzata la mascherina in luogo pubblico o aperto al pubblico? ps. ovviamente nessuna multa, ma solo identificazioni.

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      1. Appunto, il governo..basandosi sul nulla scientifico. Ma in particolare in che modo l’avrebbe asserito? Una nota? Una circolare ministeriale?

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