Impariamo a riconoscere le mistificazioni

Scusate, ma avete mica letto questo documento PROTOCOLLATO di tale Magrini dell’AIFA?!?

Ora, a prescindere dal fatto che chiedere “ostensione” di una prescrizione obbligatoria in base a documenti EMA (quando abbiamo una determina AIFA molto più nostrana e VINCOLANTE) direttamente ai dirigenti ASL quando uno non si è ancora fatto somministrare la minestra, mi sembra una tattica perdente, con precisa intenzione di smuovere gli alti vertici per smentire quello che invece abbiamo a chiare lettere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ma, come sappiamo, la pubblicità regresso è quella che fa la differenza!)… il fatto che il signor Nicola Magrini, che, da pagina istituzionale risulta essere l’attuale Direttore generale dell’AIFA, nonché medico e farmacologo clinico (e quindi NON HA NESSUNA SCUSANTE per non conoscere la documentazione ufficiale) si permetta di affermare che “tale condizione (RRL) è riferita al solo impiego dei vaccini presso le strutture vaccinali e la loro distribuzione è effettuata dalla Struttura Commissariale”.. secondo me è gravissimo!

Intanto notiamo che già comincia a dissimulare cambiando i termini… omettere “prescrizione” usando invece il termine “condizione” già denuncia la farsa, anche perché… A Magrolì, io n’t’o vorei dove’ ricorda’, ma RRL sta per Ricetta Ripetibile Limitativa. N’te sarai sbajato co’ la baggianata del “solo impiego”? L’impiego è quello che te dovresti trova’ te da domani, se esistesse ancora l’onere della serietà per le cariche pubbliche!
Vogliamo davvero giocare a nascondino così? Prenditi la laurea pure in lingue e traduci per 20 anni, poi magari ci riprovi coi giochini di parole, eh? 😉

E, visto che Magrini cita, giustamente, il D. Lgs. 219/2006, ma omette, guarda caso, la fine dell’articolo citato, andiamocelo a leggere per benino:

Art. 91. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

  1.  I  medicinali  soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali  la  cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni   medici  o  a  taluni  ambienti,  in  conformita'  di  quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.

E che diranno mai questi 3 articoli di così terribile da costringere Magrini a glissarci sopra?? Beh… è semplice: dispongono le 3 uniche maniere in cui possono essere somministrati questi farmaci DOPO che uno abbia ottenuto dal proprio medico la prescrizione obbligatoria!

Art. 92. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili
Art. 93. Medicinali   vendibili   al   pubblico   su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti
Art. 94. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista

Per capire come mai Magrini abbia dovuto ometterlo: considerando che i vaccini, causa rischio di anafilassi, non possono essere utilizzati autonomamente dal cittadino (quindi eliminiamo l’opzione prevista all’art. 93), gli hub vaccinali vi sembrano ospedali? E i camper mobili, le palestre pubbliche, le sale riunioni aziendali…. LE FARMACIE???
Quindi ci rimane giusto l’opzione prevista all’art. 94, il quale però prevede una clausolina simpatica, ovvero:

1.  I  medicinali  utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio   sono   i   medicinali  che,  per  loro  caratteristiche farmacologiche  e  modalita'  di  impiego,  sono  destinati ad essere utilizzati   direttamente   dallo   specialista   durante  la  visita ambulatoriale.

E allora chiediamoci: ma gli hub vaccinali, le palestre, i camper e le farmacie…. sono ambulatori? Non so se avete mai provato a fare una ricerca sui requisiti di legge di un ambulatorio, ma vi dico solo che quello del MMG non lo è: la legge specifica molto precisamente la differenza fra ambulatorio e studio medico, proprio perché nello studio del medico non sono presenti attrezzature specifiche e non sono richiesti, ad esempio, i lavandini con il comando a pedale anziché a manopola…
Ma vi prego, chiediamoci anche: se il Ministero sta assumendo degli SPECIALIZZANDI appositamente per la campagna vaccinale… quale, fra loro, potrà realmente godere del c.d. “scudo penale” previsto dal DL 44/21 solo in merito alla “somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2” e “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle autorità competenti (…)”???
Mamma mia, sarà uno shock tremendo per questi poveri medici vaccinatori…

Fortunatamente, le Determine di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e quelle di tutti e quattro questi farmaci ci indicano SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE, che:

  • sono soggetti a prescrizione limitativa obbligatoria (RRL);
    • – anche qui Magrini ha convenientemente dimenticato di riportare la prima parte della frase, ma… se dice PRESCRIZIONE, vuol dire che ci vuole la ricetta medica (ribadiamolo ancora una volta, all together: ricetta ripetibile limitativa), a prescindere dal fatto che poi ci siano delle condizioni ANCHE per la somministrazione!!!
  • Hanno una autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a CONDIZIONI non solo dall’EMA, ma anche dall’AIFA;
  • che, dunque, sono soggetti a “Condizioni o limitazioni di fornitura E utilizzo”,
  • sono farmaci sperimentali in merito ai quali l’AIFA attende gli ultimi risultati sperimentali perentoriamente nel 2023 (anche se l’EMA li accetta attualmente entro il 2024) – notare la dicitura: ” completare le attività post-autorizzative per l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni”;
  • sono in fascia C(nn), ovvero NON RIMBORSABILI DAL Sistema Sanitario Nazionale;
  • “in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato

Ora, tanto per prevenire altre obiezioni senza senso, vi invito a cercare in Gazzetta Ufficiale non solo questa Determina, ma anche tutte le altre: n. 112/2020, n. 154/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23.12.2020, n. 1/2021, 18/2021, n. 49/2021, n. 178/2021, n. DG/699/2021, n. 1067/2021, 1223/2021 del 11 ottobre 2021 (dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax»).

Vi invito, inoltre a chiedere garbatamente al vostro medico di base la prescrizione del medicinale che lui ritenga più adatto alle vostre specifiche condizioni di salute, prendendosene, come è giusto, OGNI RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E E AMMINISTRATIVA, giacché il MMG è, come ben ci hanno chiarito vari tribunali niente affatto minori, un medico appartenente al SSN, A TUTTI GLI EFFETTI LAVORATORE DEL SSN (come abbiamo già evidenziato nell’esposto per mancato rispetto del D. Lgs. 81/2008, che trovate qui), il cui atto formale fa fede in legge fino a querela di falso.

Il TAR Lazio, con sentenza 8701/02, infatti, stabilisce con chiarezza che “non v’è alcuna ragione per ritenere che il certificato medico rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una USL e che i due documenti non siano equipollenti, quanto ad efficacia certatoria, siccome comunque provenienti da una struttura pubblica” (conformi Consiglio di Stato 4933/16, Cassazione 27574/2017, Corte Costituzionale 157/2019).

Questo significa che il certificato di un MMG non può, e non deve, essere messo in dubbio da nessuno (tanto meno sulla base di una circolare illegittima o da una commissione indetta dalla Regione che si permetta di chiedere dati sanitari che non le competono!). Farlo sarebbe una violazione di legge e, in particolare, dell’art. 2700 del codice civile:

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Vi ricordo anche che l’Accordo Collettivo Nazionale degli MMG, all’articolo 13-bis, prevede che “persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse” e che il Codice deontologico medico prevede che le prescrizioni vengano emesse al fine di un “vantaggio terapeutico” per il paziente.

Nei prossimi giorni entrerò nel dettaglio di quello che la legge dispone in merito alla fascia C(nn) e ai farmaci a prescrizione limitativa obbligatoria, ma oggi, dopo averla fatta girare solo privatamente per settimane, ho deciso di rendere pubblico il mio modello di richiesta al MMG di prescrizione del vaccino anti-SARS-Cov-2 (lo trovate nell’apposito post, ovvero qui).

… perché il metodo Alzheimer veramente ha già fatto abbastanza danni!

5 pensieri riguardo “Impariamo a riconoscere le mistificazioni

  1. Io sono senza MMG xche quella prima e andata in pensione a inizio 2021.A luglio 2021 volevo prendere come MMG Fabio Milani ( sono di Bologna) però è stato sospeso così ho rinunciato ad averne uno. Ma siccome la mia situzione lavorativa è ad ISEE Zero, di fatto sono un Volontario del AUSER nei Musei dove percepisco al massimo 150euri Mensili, che con quelli vado avanti si fa x dire e ora non più x ovvi motivi Governativi Fraudolenti. A Bologna c’è un associazione Medica di Volontariato che si chiama Sokos dove da servizio a tutti quelli indigenti: i Senza Fissa Dimora, estracommunitari senza permesso di soggiorno e tante realtà di disagio sociale. A questo punto volevo intavolare con loro la mia esenzione al vaccino, da poter almeno riprendere Servizio nei Musei come Volontario. Voglio vedere come va a finire. Ciao.

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  2. Il mio MMG ha risposto (con PEC) alla mia richiesta di prescrizione (inviata con PEC) che “Il medico di famiglia non fa nessuna richiesta per la vaccinazione perche’ non e’ prevista e non e’ di sua competenza.Per la sua richiesta si puo’ rivolgere al centro vaccinale della sua asl.
    buona serata”
    Come occorre comportarsi in questi casi?
    Grazie per tutto il lavoro che sta facendo.
    Saluti.

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    1. il MMG, da Accordo collettivo nazionale (articolo 41), deve valutare l’appropriatezza della scelta terapeutica e conoscere (nonché saper spiegare agli assistiti) i regimi di esenzione. Se lui onn può fare la prescrizione del farmaco, che facesse prescrizione di visita specialistica con chi può!

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