Dopo aver letto il comunicato ufficiale FNOMCeO, ho pensato di offrire una consulenza linguistica gratuita, nonché pubblica, al Presidente Filippo Anelli, il quale, a mio avviso, potrebbe trarre giovamento da un ripasso della grammatica italiana, della semantica e, ancor di più, dell’analisi logica.
Riterrei utile anche un’attenta ricerca delle correlazioni giuridiche, ma forse è pretendere troppo da un presidente di Federazione Nazionale degli Ordini professionali che sottoscrive comunicazioni pubbliche e si permette anche di indirizzarle ai presidenti di ordini e albi professionali… Non siamo mica più abituati a personaggi pubblici consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità sociali e legali!
Mi perdonerete la sottile vena polemica, ma, ormai, pare che qualunque presidente di associazione, fosse pure quella degli “Scovolinatori Del Water”, si senta autorizzato a dare interpretazioni di legge o a invadere campi professionali che non gli competono (se si riesce a farlo diffamando qualcuno è sempre meglio…), TUTTAVIA è evidente che interpretare un testo richiede competenze specifiche (ad esempio la capacità di leggere attentamente), in particolare quando ci sia in ballo la vita e la professionalità di terzi.
Per questa ragione, ritengo utile soffermarci sulle parole utilizzate nel comunicato FNOMCeO n. 135, nonché nella allegata nota ministeriale 32479-P-17-06-2021.
Mi sento di esordire con un raffronto dei due documenti…
DPR 221/50, Art. 43.
Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di frequentare osterie e (pubblici spacci di bevande alcooliche – espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento,
senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
Nota del Ministero: “si rammenta infatti che il richiamato articolo 43 elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione… trattandosi di misure INTERDITTIVE DELLA LIBERTÀ DELL’INTERESSATO… si ritiene di NON potervi includere il caso di cui trattasi. (…) ratio NON RAVVISABILE nell’ipotesi di sospensione prevista dal più volte citato articolo 4.”
Anelli: “Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo.”
(NdT: ma anche no: l’iter previsto dal DL 44 non prevede alcuna azione a carico degli ordini a parte la COMUNICAZIONE della (avvenuta) sospensione, dunque… di quale “delibera” stiamo parlando?! Cosa dovrebbe fare questa “Commissione” mai neanche vagamente citata dal DL 44?? Deliberare implica il concetto di decidere qualcosa, mentre lo stesso comunicato FNOMCeO ci rassicura con la frase successiva:)
“Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione“.
…
??? Presidente Anelli, ma è sicuro di quel che (sotto)scrive?
Lo chiedo perché ritengo che neanche un bambino delle elementari potrebbe malcomprendere questa nota del Ministero, la quale chiaramente afferma che la sospensione ex Legge 76/2021 NON COMPETE agli ordini professionali, i quali, dunque, non ricevono istruzione di adottare nessunissima delibera ma sembrerebbero avere un mero ruolo da “passacarte”. Lo stesso Ministero della Salute si è espresso in maniera perentoria affermando l’insussistenza dei requisiti di legge per la sospensione da parte dell’Ordine – nota che Anelli stesso ha, giustamente, allegato al suo comunicato.
Risulta assolutamente evidente che il DL 44, ormai Legge 76/2021, contiene un vuoto legislativo in merito all’autorità preposta ad ATTUARE la sospensione “determinata” dalle aziende sanitarie DI RESIDENZA e che poi, una volta attuata da chiunque sia competente a farlo, dovrebbe essere dagli ordini comunicata agli interessati.
Tanto per essere puntigliosa, vi ricordo che “determinare” significa (dal Dizionario Internazionale, https://dizionario.internazionale.it/parola/determinare):
“1. stabilire, definire con precisione ed esattezza: determinare i confini di un campo, determinare le tappe di un viaggio, determinare il nocciolo della questione; calcolare: determinare l’area del poligono, il prezzo di un prodotto, determinare il tasso di glicemia nel sangue | fissare in base a un accordo: determinare le modalità di un contratto | classificare in base a categorie sistematiche: determinare il genere di una pianta, di un animale; identificare: con l’ecografia si può determinare il sesso del nascituro, determinare il gruppo sanguigno di un individuo
2. causare, provocare: la crisi sta determinando un aumento della disoccupazione, il maltempo ha determinato il rinvio del viaggio
3. indurre a prendere una decisione: le buone prospettive di lavoro ci hanno determinati a trasferirci all’estero | decidere, deliberare: hanno determinato di rivolgersi a un avvocato
Quindi: l’azienda sanitaria stabilisce che per l’operatore in questione vada sospeso SOLO il diritto a svolgere alcune specifiche mansioni a contatto diretto con il paziente e che comportino il rischio di contagiare le categorie vulnerabili, NON che possa essergli impedito in toto di esercitare! Magari spiegato risulta più chiaro, perché capisco che non tutti sappiano leggere con sufficiente attenzione… Ma chi attua l’ordine di sospensione??? Boh, non è dato saperlo! Di certo, e ce lo chiarisce lo stesso Ministero della Salute, NON gli ordini professionali!!
…Che poi, considerando che il farmaco obbligatorio deve garantire IN SICUREZZA la “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, mi viene da ridere al pensiero che dovranno essere sospesi dalle mansioni a rischio contagio anche TUTTI i medici vaccinati con farmaco anti-COVID-19… ma va beh, non si può pretendere che un presidente di Federazione degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri si soffermi su questi dettagli…
…piccolisima nota a margine: ma la legge non dovrebbe essere chiara, comprensibile a tutti e inequivocabilmente determinata? Le preleggi saranno passate di moda… mah!
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – art. 12. (Interpretazione della legge).
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.