Autovelox e verbali (nulli)

(DISCLAIMER: non mi funziona il correttore, modificherò eventuali errori di battitura quanto prima)

Recentemente ci è arrivata tramite raccomandata in busta verde (con su scritto “atti giudiziari Market”!!) la comunicazione di un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 del Codice della strada, che le nostre simpatiche istituzioni spacciano per verbale vero e proprio.

In termini più popolari (ma meno esatti, giacché “multa” in realtà è termine del diritto penale, mentre in amministrativo si chiamano più propriamente sanzioni), una multa per eccesso di velocità.

Ora, nel caso specifico, ci siamo piuttosto indignati perché il Comandante della Polizia locale di Fonte Nuova, un tale Dr. Francesco Spagnoletti, appuntato provvisoriamente e successivamente riconfermato dal Sindaco, avrebbe accertato che stavamo andando a 63 km/h su una strada che ha il limite di 50 e sulla quale, di solito, è veramente difficile correre (vuoi perché c’è sempre traffico, vuoi perché è tutta curve con accessi praticamente ininterrotti a case private e aziende varie).
Non dico che non si possa fisicamente mai andare oltre il limite di velocità, ma alle 9:30 del mattino a più di 60 è veramente improbabile!

Nell’ottica di contestare il verbale, quindi, mi sono messa a fare ricerche (mannaggia a me, non sapevo in che ginepraio mi sarei andata a infilare!), partendo innanzitutto dal testo della comunicazione, di cui riporto uno stralcio esattamente così come scritto nella comunicazione di verbale, orrori di sintassi, ortografia e punteggiatura compresi (sic!):

“Il giorno 10/06/2023 alle ore 9:24 in via Nomentana altezza km20+303 direz. Roma il conducente del veicolo AUTOVEICOLO targa XXXXX ha violato l’art. 142/2-7 del C.d.S. poichè: circolava alla velocità di Km/h 58,36, superando di Km/h 8,36 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita’ Km/h 50). Velocita’ indicata sulla risultanza fotografica Km/h 63,36. La velocita’ e’ stata determinata, ai sensi dell’art.345/2c. D.P.R. 16/12/92 N.495, cosi’ come modificato dall’art.197 D.P.R. 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita’ con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell’apparecchiatura fissa Autosc@n Speed matricola nr. 2021.011 utilizzata per la rilevazione. Dispositivo approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nr.356 del 18/08/2021, La segnaletica di preavviso è presente e conforme a quanto previsto dall’art.142 c6-bis C.d.S. e relativo D.M. 15/08/07.
Ai sensi dell’art. 201,c.1 bis,lett.f) del C.d.S., non è stato possibile contestare immediatamente la violazione perché l’accertamento è effettuato con i dispositivi di cui all’art.4 del D.L. n.121 del 20/06/02, convertito con modifiche dalla L. n.168
(…)
La documentazione relativa al Decreto Prefettizio ed alle tarature delle apparecchiature fisse Autosc@n Speed è consultabile sul sito del Comune di Fonte Nuova al seguente percorso : Comune di Fonte Nuova / Servizi Online / Pagamento dei Verbali Codice della Strada / Documentazione.
La rilevazione fotografica relativa all’infrazione commessa è consultabile inserendo i dati necessari ad effettuare il pagamento.
Comune di Fonte Nuova / Servizi Online / Pagamento dei Verbali Codice della Strada / Ricerca Verbale.”

Indicato come “accertatore”, “Responsabile/Data immissione dati (Art.3,comma 2,d.lgs.12/02/93 n.39)”, nonché “Responsabile del procedimento informatico – Legge N.80 del 15/03/91” risulta essere il Com.te Dr. Spagnoletti Francesco (Matr: 1).

Tutto ciò in un foglio dattiloscritto senza neanche una firma e dal titolo “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA”!!!

In poche righe, il Comandante Spagnoletti è riuscito a collezionare una serie di violazioni veramente impressionante, sia dal punto di vista formale che concettuale e, cosa ancora più grave, giuridico.

Dal punto di vista puramente formale/linguistico:

La mia prima osservazione è relativa al fatto che questo testo, palesemente, è scritto per non essere compreso: la povertà grammaticale, l’illogicità sintattica, la punteggiatura degna di un profugo appena sbarcato, l’assoluta inconsistenza delle abbreviazioni utilizzate (ad es: N., nr., n. con e senza spazi successivi), infatti, ne rendono difficile la lettura e ancor più difficile la comprensione.

…Sembrerebbe quasi che l’unica cosa che dobbiamo capire siano le modalità di pagamento (quelle sì, scritte in maniera chiara)!

Dall’arzigogolata esposizione si evince, ad esempio, che il conducente HA VIOLATO l’art. 142, ma non si capisce se i commi 2 e 7 o da 2 a 7 (differenza niente affatto insignificante come qualcuno potrebbe pensare).

Il “relativo D.M. 15/08/07” non è correttamente indicato, poiché non specifica quale ministero l’avrebbe emesso né con quale numero di protocollo, fatto che rende praticamente impossibile al cittadino identificarlo con certezza e andarlo a cercare sul sito del ministero emittente. Tale carenza viola il dovere dell’amministrazione di agire con trasparenza e buona fede, nonché gli obblighi di motivazione previsti dalla Legge 241/90.

La “L. n.168” di quale anno? Inserendo le parole chiave “Legge 168” su normattiva si ottengono 80 026 risultati… non credo proprio che il diritto di verifica del cittadino sia rispettato da questa indicazione!

Esprimere un concetto chiaro, che fatica!
Ovvero, come ci fregano con terminologia imprecisa e piccole omissioni…

  1. “Il veicolo circolava alla velocità di 58,36 Km/h, superando di Km/h 8,36 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita’ Km/h 50). Velocita’ indicata sulla risultanza fotografica Km/h 63,36.”
    Scusi, Comandante, il veicolo andava a 58 o 63?? Rileggendo la frase più volte si arriva, certo, alla conclusione che il dispositivo deve aver rilevato 63, che poi son diventati 58 perché la legge relativa agli autovelox impone di scomputare dal dato effettivamente registrato il 5% (con espressa disposizione che prescrive arrotondamento in eccesso), ovvero un minimo di 5 km/h (sì, Comandante, le regole di ortografia in italiano impongono la minuscola, ma capisco che un eccesso di maiuscole confonda meglio il lettore…). Tuttavia, non è obbligo del cittadino “interpretare” uno scritto approssimativo inviato dalle autorità, bensì delle autorità di scrivere in maniera chiara e comprensibile a qualunque cittadino di cultura media (e considerando che tale media è attuamente ai minimi storici… direi che sia richiesto un livello da quinta elementare o giù di lì).

    NB: ho eliminato una parte di questo paragrafo perché il riferimento di legge era sbagliato e a questo punto non sono più sicura se me l’ero sognato, se stavolta ho letto male o se da qualche parte sussiste la prova di quel che dicevo sulla doppia tolleranza! Dovessi trovarne (o meglio ri-trovarne) menzione in legge, modificherò di nuovo.
    Scusate tutti!

  2. ” apparecchiatura fissa” non vuol dire nulla! La legge, infatti, prevede dispositivi “temporanei” o “permanenti” e… c’è una bella differenza!!
    La terminologia, in legge, non è interscambiabile né può essere approssimativa (se no fra matrimonio e unione civile non vi sarebbero differenze, o anche fra omicidio colposo e doloso… insomma, non è che si può giustificare tutto perché “il concetto è quello”!!)

    Per comprenderlo è forse essenziale puntualizzare qualche dettaglio:
    la percezione comune identifica i dispositivi temporanei con quelli “mobili” e quelli permanenti con quelli “fissi”, ma, in realtà, quel che è fisso è il cd. “box”, ovvero la colonnina arancione o blu o il palo (che deve essere ben segnalato e identificabile) nel o sul quale il dispositivo è installato.
    Risulta (anche dalla giurisprudenza di merito) che molte colonnine “fisse” siano per lo più vuote (“scopo dissuasivo”, lo chiamano)… In alcuni comuni, all’interno di quelle colonnine viene, saltuariamente o regolarmente (alla legge della cadenza non interessa nulla), inserito e messo in funzione un dispositivo di rilevazione.
    In quel caso, trattasi di una postazione fissa con dispositivo temporaneo!!

    Risulta dunque che l’indicazione “apparecchiatura fissa” (non escludendo la lingua italiana che anche la colonnina sia considerabile “apparecchiatura”) non significa una beneamato cacchio, né integra i requisiti posti dalla Corte di Cassazione (cfr. Ord. 5997/2014, sentenza 11/2020 GdP Ferentino) come elementi imprescindibili ai fini della validità del verbale!

    Comanda’, fusse ca fusse una violazione del sacrosanto diritto del cittadino di valutare la legittimità dell’accertamento?!? No, dico così… chiedo per quelle svariate centinaia di amici che potrebbero essere interessati….
  3. “Dispositivo approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nr.356 del 18/08/2021″… Ah, caruccio… ma dove sta il certificato di OMOLOGAZIONE emesso dal MISE e specificamente necessario ex art. 142, comma 6 del CdS?!?
    Autorizzazione e omologazione sono due cose diversissime, addirittura affidate a due ministeri diversi e basati su livelli di verifica distinti! La prima si riferisce al mero permesso di utilizzo, la seconda alla certificazione dei requisiti tecnici di funzionalità: infatti, i prototipi non omologati, ma semplicemente approvati dal MIT (che negli ultimi anni ha pensato bene di emettere decreti autorizzativi avvalendosi, secondo me illegittimamente, della diciture “omologazione e approvazione” possono essere usati per rilevare altre infrazioni – ipotizzo: stai portando sul tetto un carico sporgente che supera i limiti di legge, non hai le catene nel periodo invernale, il mezzo che guidi non è omologato, sorpassi dove non è consentito, viaggi di notte a fari spenti…) ma NON l’eccesso di velocità!!!
    Il Comandante Spagnoletti lo sa???
  4. Del certificato di taratura parlerò nel seguito….
  5. “La segnaletica di preavviso è presente e conforme a quanto previsto dall’art.142 c6-bis C.d.S. e relativo D.M. 15/08/07”: figo! La Corte di Cassazione ha già sentenziato che una mera affermazione dell’amministrazione NON fa fede privilegiata, in quanto è poi necessario dimostrare dove fossero quei segnali, QUALI fossero, etc.
    So’ fighi questi “poliziotti” che pensano di non dover rispondere delle proprie affermazioni su atto pubblico, vero?!?
  6. “Ai sensi dell’art. 201,c.1 bis,lett.f) del C.d.S., non è stato possibile contestare immediatamente la violazione perché l’accertamento è effettuato con i dispositivi di cui all’art.4 del D.L. n.121 del 20/06/02, convertito con modifiche dalla L. n.168”: avete presente la Legge 241/90? La motivazione deve essere specifica, pubblica e documentata… Secondo voi, citare una generica disposizione di legge è specifico?? Anche no: non è che ci sia scritto qualcosa del tipo “il Prefetto, con proprio decreto numero X, ha ritenuto che su quel tratto di strada non sia possibile eseguire il fermo…”

Concetti espressi in maniera solo apparentemente corretta
Ovvero, ancora, come ci fregano facendo finta di aver rispettato tutte le leggi, tanto siamo stupidi…

È vero che il presunto verbale indica i nomi del presunto accertatore, del responsabile inserimento dati e del responsabile del procedimento informatico, ma è vero anche che tali nomi coincidono tutti con la medesima persona!

Il Giudice di Pace di Roma, Dott. Colarusso, con sentenza N. 14313/2008, ha chiarito che “trattandosi di verbale informatico questo, per poter acquisire valore probatorio, deve contenere il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n° 39 del 10/02/1993 (…) tale nominativo non può coincidere con l’agente che ha proceduto all’accertamento che, proprio per tale sua qualifica non è certamente addetto all’inserimento dei dati nel sistema informatico”.

Anche un altro Giudice di Pace di Roma è d’accordo e si è espresso così: “Il verbale impugnato (…) non reca la firma del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/02/1993 n. 39. La norma richiamata nel verbale consente la sostituzione della firma autografa subordinandola all’indicazione a stampa sul documento della necessaria apposizione sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile. Nella fattispecie sottoposta all’esame di questo giudice di pace , non si rileva l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento ed inoltre manca la certificazione autentica del capo dell’ufficio ex art. 385 com. 3 del Reg. di Es, nonché l’indicazione del deposito dell’originale presso l’ufficio accertatore dell’infrazione per come previsto dall’art. 200 co . 4 del C.d. S. pertanto il verbale deve essere dichiarato illegittimo” (sentenza 14313/2008 – Giudice di Pace di Roma – Sez. II – Dott.ssa Condò).

Ora, sul deposito dell’originale e la certificazione autentica del capo dell’ufficio esistono succssive sentenze di Cassazione che ne dichiarano la non necessità sulla base dell’art. 385 dell’art. 3 del d.lgs. 12/02/1993 n. 39, tuttavia la questione è ancora aperta, perché, invece, l’art. 385 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), relativo all’art. 201 del Codice medesimo, così dispone:

(Modalita’ della contestazione non immediata)
1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 384, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non e’ stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
2. L’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell’articolo 386.
3. Il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 383, commi 3 e 4.

Rimando l’analisi dettagliata di questo e altri articoli ad altra occasione, ma sottolineo qui che il comma 3 ci dice chiaramente che:
a) il verbale deve essere trasmesso all’ufficio o comando di pertinenza;
b) è l’ufficio di appartenenza che deve inviare notifica, NON l’organo accertatore;
c) ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi (fra questi anche il cittadino accusato di violazione di legge!), viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio e il modulo deve essere prestampato.

Sul nostro verbale non c’è nessuna autentica, né indicazione di una autentica, tantomeno da parte del Sindaco e tantomeno il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 383, ovvero del modello VI da esso citato, convenientemente fatto sparire dagli allegati riportati su normattiva ma ancora reperibile sulla Gazzetta Ufficiale (e quando la legge parla di “modulo prestampato” non può che riferirsi a quello!).

Come si evince dal testo del modello, gli accertatori devono essere almeno 2, individuati per sottoscrizione (ovvero con nome e cognome e, quindi, anche firma autografa – altrimenti che sottoscrizione è?!!), devono essere indicati i dati della patente del sanzionato – con tanto di Prefettura competente! -, il tipo di veicolo e la portata, le ESATTE norme violate e la sommaria descrizione di tale violazione, nonché le dichiarazioni del violatore (che si presume accertato per via del fermo e contestazione immediata della violazione, che ha fede privilegiata in legge!).

Ora, per inciso, è diritto del sanzionato rilasciare le proprie dichiarazioni immediatamente e, se no, entro 3 giorni. DIRITTO, non dovere!
Qualcuno ha mai ricevuto una comunicazione di verbale in cui l’organo accertatore fornisse istruzioni su come far pervenire tali dichiarazioni??? Ops…

E, tanto per essere proprio davvero e fastidiosamente puntigliosa (la mia specialità!), la legge non parla di agente accertatore, ma di “organo”… c’è una bella differenza! L’organo accertatore, nel mio caso, è la Polizia locale, l’ufficio da cui dipende è il Sindaco!!

Ma non è finita qui!

La sottoscrizione autografa dell’agente accertatore costituisce condizione imprescindibile della efficacia del verbale, dato che il modello previsto dall’art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. lo impone (sebbene il modello VI sia stato “omesso”, l’art. in questione ne dispone a tutt’oggi l’utilizzo e il rispetto!).
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (che a quanto pare mai più si è voluta ricordare di questa sentenza, ammischiando le carte con la fuffa circa il verbale digitale), statuendo che “in tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore” (Cass. 2341/1998).

Va bene citare la data della taratura, ma pure il contenuto di tale certificato contano!!

Ordunque… vi ho già rimbambiti con mille osservazioni e ragionamenti, quindi vi risparmierò ulteriori riferimenti giuridici, ma sappiate che la Corte Costituzionale in persona (multipla, in questo caso) ha stabilito che il verbale è nullo se non indica la data e gli estremi dell’ultima taratura e che questa deve avvenire almeno una volta l’anno (tralasciamo per ora la questione verifiche di funzionalità, omologazione e mille altre storie simpatiche e tutte a nostro favore – visto che le amministrazioni sono praticamente tutte e sempre inadempienti).
Perfetto, quindi ora i verbali indicano la data e il numero di protocollo del certificato di taratura, quindi formalmente è tutto a posto…

Invece no!

Succede questo: che la legge rimanda a decreto ministeriale la definizione delle modalità e requisiti della taratura… e il MIT ha disposto, con decreto 282 del 13-06-2017, che la taratura periodica degli autovelox utilizzati impiegati normalmente in città o in strade con un limite massimo rispettivamente di 50, 70 o 90 km/h sarà invece sufficiente provare l’efficacia elettronica del misuratore fino a 120, 140 o 160 km/h, stabiliti in base al limite di velocità imposto per quel tratto specifico. Ovvero i dispositivi devono essere tarati in modo tale da rilevare la velocità dei veicoli fino ad almeno 70 km/h oltre il limite massimo di velocità da controllare (logico, visto che le sanzioni sono diversificate in base a scaglioni diversi e quando si superino di oltre 60 km/h i limiti imposti, c’è comunque il ritiro della patente a prescindere che l’eccesso sia di 61 o 200 km/h).

Solo che… per tarare un dispositivo su strada locale (perché per legge devono essere tarati nel luogo di installazione), con limite a 50, piena di curve, ingressi a case private e aziende, ci vorrebbe una ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che disponga la chiusura della strada dalle ore alle ore, ingaggi un pilota qualificato che percorra quel tratto a 120 all’ora, con dispiegamento di forze a ogni intersezione (perché metti che uno esce di casa senza aver letto l’albo pretorio e viene travolto dal pilota di cui sopra?) che, con autovelox mobile, adeguatamente omologato e tarato, verbalizzino l’esatta differenza di rilevazione tra un dispositivo e l’altro!
Come no… voi immaginate che i comuni, quasi tutti in passivo, facciano una cosa del genere ogni anno??

No, infatti questo è il certificato di taratura del dispositivo che il Comandante Spagnoletti ha usato come fonte del suo “accertamento”: velocità massima di taratura 52 km/h!!!

Vale appena la pena rilevare che, in base alla tolleranza prevista dal Codice della Strada, quel dispositivo non è adatto a emettere nessunissimo verbale, perché fino a 55 km/h non sono sanzionabili e il dispositivo non misura più di 52. Ehm… il Comune restituirà i soldi per nullità insanabile di tutti i verbali emessi e relative riscossioni, in ossequio ai principi di legalità, collaborazione, trasparenza e buona fede??

In altre parole, abbiamo a che fare con dei buffoni ignoranti e presuntuosi, che si incriminano da soli su atto pubblico!
Ricordiamoci sempre che un pubblico ufficiale ha dovere di conoscere la legge e che, anzi, qualora la violi, il Codice penale prevede un’aggravante specifica per il ruolo rivestito!

…Figuriamoci quando si tratti di un ufficiale giudiziario!!

Avete mai letto l’art. 479 cp? Fatelo e poi tenetelo bene a mente!

La materia è talmente ampia e dispersa in diversi atti legislativi, regolamenti UE, decreti e decretini, circolari e sentenze, che mi ci vorranno diversi post per raccontarvi tutto quello che ho studiato, compreso e documentato nelle ultime settimane.

Abbiate pazienza, questa è la prima parte, che riguarda solo l’inizio di tutta la questione!

to be continued…

9 pensieri riguardo “Autovelox e verbali (nulli)

  1. Continuo ad ammirare e stimate immensamente la tua persona e la tua capacità di comprendere il legalese . E per rendere disponibile il tuo operato con una generosità infinita grazie

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  2. Cercavo il Modulo VI del formato stampato del verbale per capire se quello ricevuto da me corrisponde perchè non vedo posto ne per firma da parte di ufficiale designato ne autentica di Sindaco o altro grazie ma non riesco a trovarlo

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  3. Grazie mille, come sempre la sua capacità di affrontare argomenti arzigogolati e renderli capibili agli analfabeti in fatto di leggi come me è una certezza assodata.

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  4. Grazie Laura.
    Un lavoro impeccabile e veramente accurato da punti di vista che nemmeno mai avrei immaginato!
    Volevo solo richiamare l’attenzione su una cosa che ho notato: all’interno dell’articolo, hai parlato di sottoscrizione con firma autografa. Mi è capitato di parlare con un notaio che mi ha spiegato (a voce) la differenza tra sottoscrizione e firma. Lui diceva come in un loro riferimento si spiegava come la firma leggibile sia una sottoscrizione; mentre, la firma autografa sia un segno identificativo univoco dell’individuo. Ai fini di un un atto notarile è richiesta la sottoscrizione. Mi è capitato di parlarne con 2 diversi notai in un paio di atti in quanto mi interesso di sovranità individuale e sto (ancora) studiando la differenza tra persona, persona fisica e persona giuridica ai fini giurisprudenziali, e la loro diversa identificazione in termini di legge nei vari atti/documenti.

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