F.O.I.A. è l’acronimo internazionale di “Freedom Of Information Act”, ovvero la normativa che garantisce a chiunque il diritto di prendere visione degli atti e delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.
In Italia questo diritto è regolamentato da 3 leggi: la 241/90, il D. lgs. 33/2013 e il D. lgs. 97/2016, che definiscono gli obblighi delle istituzioni in merito alla pubblicazione degli atti (trasparenza amministrativa) e le modalità con le quali noi cittadini possiamo PARTECIPARE e CONTROLLARE l’operato di tutti gli enti pubblici e di quelli privati che svolgono funzioni pubbliche, nonché l’impiego delle risorse erariali e demaniali (ovvero i NOSTRI soldi e i NOSTRI beni).
L’accesso civico è quindi alla portata di chiunque, gratuitamente e senza bisogno di giustificare la richiesta, giacché la pubblicazione dei documenti di pubblico interesse è obbligatoria e gli atti amministrativi devono essere motivati sulla base di prove a disposizione del cittadino.
Quando siamo costretti a inviare una richiesta di accesso civico, in poche parole, vuol dire che l’ente o azienda a cui ci rivolgiamo NON HA FATTO IL PROPRIO DOVERE e deve, per legge, rimediare alla propria inadempienza, rispondendo alla richiesta entro 30 giorni e rendendo pubblici i documenti in questione.
Questo, a grandi linee, è il FOIA. Naturalmente le leggi sono molto più lunghe del mio paragrafetto e prevedono eccezioni, tempistiche e modalità specifiche. Il consiglio, come sempre, è quello di leggerle attentamente 😊