Certificazione verde? No, grazie (non garantisce alcun diritto che non abbiamo già)

Vorrei fare due precisazioni sulla questione green pass, che è sostanzialmente nominato in due DL diversi: il 52 e il 44, al quale è stato aggiunto l’art. 1-bis.

DL 52, art. 9

– comma 1: “valgono le seguenti definizioni:”

– comma 2: “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni

– commi 3, 4 e 5: “ha una validità di…”, “è rilasciata, su richiesta”, e poi dice che viene inserito nel fascicolo sanitario elettronico

– commi 6, 6-bis e 6-ter: “riportano i dati…”, “l’interessato ha diritto di chiedere“, “le informazioni… sono accessibili alle persone con disabilità” (?!?!! Qualcuno rilegga questa frase assieme a me, per favore, perché sembra demenziale, ma dalla formulazione sembrerebbe che non sia consentito l’accesso alle info contenute nel pass a nessuno tranne che a chi abbia una disabilità!! O hanno dimenticato la grammatica o c’è qualcosa sotto…)

– comma 7: “coloro che abbiano già completato” … “possono richiedere”

– comma 8: modalità di riconoscimento dei pass emessi da altri stati membri

– comma 9: “agevolare la libera circolazione” (ma perché, QUANDO MAI È STATA VIETATA?!?)

– comma 10: con dpcm sono stabilite le specifiche tecniche della piattaforma digitale e indicati i dati contenuti nel pass

– comma 10-bis: “le certificazioni… possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2…”

QUINDI QUI, EVIDENTISSIMAMENTE, NON È DISPOSTO ALCUN OBBLIGO

Ora veniamo al DL 44/2021:

Art. 1-bis (Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e’ ripristinato l’accesso … di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19…

… ok, fantastico! Solo che… NESSUNA LEGGE PRECEDENTE LO HA MAI VIETATO A NESSUNO!! Quindi, in pratica, questa parte si rifà al DL 19/2020, laddove prevede che i direttori sanitari possano impedire l’accesso ai visitatori… solo che… in realtà NON possono impedirlo a oltranza, ma solo in correlazione a specifiche situazioni momentanee (ad esempio una urgenza sopravvenuta nel reparto): ricevere visite dei parenti è un diritto del malato, garantito dalla Costituzione nella misura in cui è parte dell’assistenza. Infatti, fino a due anni fa, neanche in rianimazione o malattie infettive veniva impedito ai parenti di entrare: al limite si imponevano delle precauzioni igienico-sanitarie – indovinate un po’? Guanti, mascherina, camice sterile, ingresso una persona per volta, etc. Quindi che succede qui: in poche parole stanno bluffando, anche perché dice che è ripristinato ai possessori, ma non dice “solo” a loro e né vieta in alcun modo l’ingresso di tutti gli altri!!),

… a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’articolo…

Quindi, sia ben chiaro: NON parliamo di ospedali, cliniche, strutture per la riabilitazione motoria, parliamo SOLO delle strutture specificamente indicate dalla legge (in pratica che accolgono i soggetti fragili, come indicato nel documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid 19” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021)!!

In tutte le altre (ma in effetti anche in quelle specificate, come abbiamo visto sopra), si entra come si è sempre fatto!

…secondo le linee guida definite con l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19.

Ohhh, questa è la parte più simpatica, perché la citata ordinanza del Ministro della Salute scarica la patata bollente rifacendosi a un atto della Conferenza Stato-Regioni, dove FINALMENTE, rintracciamo l’origine dei nostri mali in tutto lo splendore della sua piena illegittimità:

Eccaallà, il solito giro di scaricabarile: il legislatore si diverte con il gioco delle 3 carte buttando quasi a casaccio in un testo di legge definizioni di cose che non esistono e rimanda al dpcm per definirne le modalità, Ministero Salute cita l’atto della Conferenza regioni e prov. autonome, il quale, a pagina due, dice che si entra SOLO con pass verde (condizioni del visitatore e certificazioni verdi)

Ordinanza Ministro della Salute 8 maggio 2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/10/21A02909/SG

Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome: https://www.fedcp.org/images/file/1360/misa-2021-05-08-ordinanza-modalita-visitatori.pdf

D’altro canto, se anche per assurdo quel “solo” fosse scritto nella legge, prevarrebbe comunque il regolamento UE 2021/953, essendo fonte europea automaticamente applicabile (al contrario delle direttive, che invece vanno recepite in legge da ciascuno stato membro), imponendo la disapplicazione di qualunque norma interna ad esso contrario.

Carissimi Direttori sanitari, cari medici, infermieri, OSS, cari uscieri o guardie giurate che vi permettete di pretendere la consegna di un documento protetto da privacy che nessuna legge impone per entrare a visitare i propri cari in NESSUNISSIMA struttura sanitaria… siete proprio sicuri di voler rischiare la denuncia penale, la richiesta di risarcimento e anche la sanzione da parte del Garante Privacy??

3 pensieri riguardo “Certificazione verde? No, grazie (non garantisce alcun diritto che non abbiamo già)

  1. Buongiorno Laura ho ascoltato l’Avv. Sandri che ha detto che questo ultimo decreto non è del primo ministro ma del Presidente della Repubblica, dice che può avere un valore diverso, che ne pensi, quali sono le tue informazioni ?
    Grazie e buona giornata
    Gianluca Pardini

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