Esposto contro la campagna vaccinale

Avrete tutti notato come le istituzioni si agitino quando si parla di prescrizione obbligatoria, assunzione di responsabilità, necessità che il consenso sia davvero INFORMATO per essere valido, differenza fra SARS-Cov-2 e COVID-19, regole per la prenotazione presso il CUP delle prestazioni sanitarie, livelli essenziali del servizio, etc.

Avrete, suppongo, anche notato che sulla certificazione verde degli inoculati c’è scritto che si sarebbero sottoposti a “vaccinazione anti-SARS” e che il numero del lotto non compare da nessuna parte. Questo perché, all’atto della somministrazione, dovrebbe essere rilasciato un certificato di avvenuta vaccinazione, timbrato e firmato dal medico vaccinatore, contenente tutte le informazioni e la copia del modulo di consenso informato. Ahinoi, i medici sono spesso scordarelli e non forniscono nulla di tutto ciò, spesso nascondendosi dietro non meglio precisate “regole” e crogiolandosi nell’illusorio “scudo penale”.

Per fare chiarezza, leggiamolo questo articolo 3 del DL 44/21:

 1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Ora, i due articoli del codice penale citati sono così riassunti:

art. 589 codice penale – Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (…)

art. 590 codice penale – Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
(…)
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (…)

Notiamo qualche dettaglio:

lo “scudo” si applicherebbe solo “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute…”
Considerando che le determine prevedono prescrizione limitativa con somministrazione o in regime ospedaliero, ovvero ricovero o day hospital, con regolare modulo di accettazione, (art. 92 D. Lgs. 219/2006) o in ambulatorio da parte dello specialista indicato sulla confezione (art. 94 D. Lgs. 219/2006), e che sulla confezione non ci sono indicazioni (il che in legge NON significa che possano somministrarlo tutti, ma che non possa NESSUNO), il 100% dei medici vaccinatori è già escluso dallo scudo penale.

Laddove dovesse risultare che il vaccinatore in questione non abbia un titolo di specializzazione rilasciato da una università, ritengo plausibile l’ipotesi di esercizio abusivo della professione per mancanza della “speciale abilitazione dello Stato”.

Caliamo un velo pietoso sul valore assolutamente NON legale né vincolante delle circolari, anche quando “legittimate” da un atto avente forza di legge.
Un atto amministrativo illegittimo va comunque e sempre disapplicato e il pubblico ufficiale che lo applichi se ne assume ogni responsabilità penale, civile e amministrativa.
Tra l’altro è simpatico notare che gli atti non pubblicati nel sito ufficiale del Ministero (come una certa nota inviata alla FNOMCeO, che viene abusata come presunta base giuridica per non riammettere al lavoro i sanitari guariti – ai quali invece SPETTA la riammissione per DL 44/2021), non vengono (e giustamente!!) neanche prese in considerazione.
Oh, ma poi vogliamo ragionare sulla conformità alle indicazioni delle autorità E alle circolarine del minestrino, che praticamente contraddicono apertamente le determine, il piano di gestione del rischio e la descrizione delle caratteristiche del prodotto pubblicati dall’EMA e persino i decreti-legge?
Secondo la mia umile opinione, NON C’È NESSUNA POSSIBILITÀ CONCRETA DI CONFORMITÀ A TUTTI QUESTI DOCUMENTI, tutti assieme!
Insomma, ancora una volta il legislatore ci conferma la sua strenua volontà che tutto sia assolutamente NULLO e che la gente si condanni con le proprie mani…

Assodato che i poveri vaccinatori, per 80 euro lorde l’ora, si sono giocati probabilmente il resto della carriera e della vita, che qualcuno di loro temo terminerà da carcerato, la FNOMCeO ci spiega quali siano gli obblighi dei medici e quanto valga un certificato (anche di esenzione dalla vaccinazione!) e ci offre un elenco, peraltro non esaustivo, dei reati applicabili.

Consiglio a tutti la lettura di questo bellissimo vademecum sulla certificazione, molto istruttivo: Certificazionemedica vademecum_sottolineato.pdf

Abbiamo inoltre fondati motivi per chiederci se questi “vaccini” potessero essere oggetto di una campagna vaccinale “gratuita”, giacché tutti in classe C(nn) da oltre un anno…

Insomma, tutte le argomentazioni analizzate finora, esposte in video, utilizzate per la letterina al MMG e per le istanze di accesso agli atti alle ASL sono racchiuse in questo esposto che l’amico avvocato Michele Pappalardo ha confezionato dopo aver approfondito ogni dettaglio di legge.

Lasciatemi gongolare un pochino: quando Michele ed io ci mettiamo a scrivere insieme, ne escono cose speciali!

ESPOSTO VACCINI COVID in formato .doc
ESPOSTO VACCINI COVID in formato .pdf

Allegato 1 è la copia del vostro documento di identità
Allegato 2 è la Determina AIFA 154/2020, da scaricare qui
Allegato 3 è uno screenshot dalla pagina istituzionale dell’AIFA, da scaricare qui

Questo il testo integrale:

Signor Comandante

N.A.S. – Carabinieri

Catania(o qualsiasi altra città)

Signor Comandante

Nucleo P.E.F. – Guardia di Finanza

Catania (o qualsiasi altra città)

Oggetto: richiesta di verifica della sussistenza dei requisiti legali dei centri vaccinali (hub, farmacie, camper mobili etc) e della legittimità della somministrazione, a titolo gratuito, dei cc. dd. vaccini anti CoViD-19.

**********

Io sottoscritto, (inserire generalità complete: nome, cognome, luogo e data di nascita), con riferimento a quanto in oggetto, mi pregio di segnalare alle SS. VV. quanto appresso.

A seguito dell’inequivocabile comunicato n. 0147737, emesso in data 17/12/2021 dal Direttore generale AIFA, dott. Nicola Magrini (all. 1), è emerso che tutti i c.d. vaccini anti-COVID-19 – Pfizer-Biontech (Tozinameran) Comirnaty, Astrazeneca, CX-024414 Moderna, AD26.COV2.S Janssen – “… sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL), ai sensi dell’art. 91 d. lgs 291/2006”.

Tale norma di Legge dispone, a sua volta, che i farmaci classificati RRL (ricetta ripetibile limitativa) possano essere somministrati solo “in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94” dello stesso D. Lgs. 219/2006.

Dalle suddette premesse deriva, pertanto, che – ad esclusione delle inoculazioni effettuate in regime ospedaliero (art. 92) od a seguito di acquisto in farmacia, previa presentazione di prescrizione speciale (art. 93) – tutte le somministrazioni di tali farmaci eseguite presso i c. d. hub vaccinali e/o qualsivoglia altra postazione all’uopo utilizzata nel corso della campagna nazionale di vaccinazione, dovrebbero, inevitabilmente, rientrare nella fattispecie prevista dall’articolo 94 del D. Lgs. 219/2006, secondo cui i medicinali in questione:

  1. sono “… utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio” (comma 1);
  2. devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a…», con specificazione dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico»”.

A puntuale riscontro di quanto appena enunciato, le determine AIFA nn. 112/2020, n. 154/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23.12.2020 (all. 2), n. 1/2021, 18/2021, n. 49/2021, n. 178/2021, n. DG/699/2021, n. 1067/2021, 1223/2021 dell’11 ottobre 2021 (dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax»), fino alle più recenti 157/21 e 158/21, riportano le seguenti diciture:

  1. Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo.
  2. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

Alla luce delle superiori risultanze normative ed amministrative, appare evidente che le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali, in ossequio alle disposizioni del summenzionato art. 94 del D. Lgs. 219/2006, debbano, necessariamente, identificarsi in ambulatori provvisti di regolare autorizzazione di legge, ovvero strutture sanitarie in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui all’art. 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie (TULLS – R. D. n° 1265/1934), tuttora vigente, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni, tra cui il D. Lgs. 229/99, che – riprendendo quanto già previsto dalla Legge n° 833/78 – all’art. 8 ter, dispone che “… l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione …”

Sembrerebbe, inoltre, chiaro che i farmaci sperimentali indicati in premessa, in virtù della loro collocazione nel regime RRL, debbano essere somministrati, esclusivamente, da un medico specialista in possesso di titolo di specializzazione post-laurea rilasciato da una università, così come definito dall’Allegato B al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ipotesi che non risulta essersi verificata nel corso della campagna vaccinale in atto.

§§§§§§§§§§

Un’ulteriore perplessità scaturita dall’esame della vicenda de qua concerne, poi, la classificazione dei prodotti farmacologici in questione in fascia di rimborsabilità C(nn); quest’ultima, in base alla Legge 189/2012, prevede che il costo sia a totale carico del cittadino (essendo di fatto una classe C) oppure a carico dell’azienda sanitaria erogante, laddove valuti di poterne sostenere la spesa, fino alla conclusione dell’iter di negoziazione, e che la stessa Agenzia Italiana del Farmaco ci conferma non poter essere messa a carico del Sistema Sanitario Nazionale (all. 3).

Infatti, l’art. 12, comma 5-ter del D. L. n° 158/2012, convertito con modificazioni dalla citata Legge n° 189/2012, dispone che “In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni.”

Da ultimo, il comma 5-bis del succitato art. 12, D. L. n° 158/2012, come modificato dall’allegato 1 della legge n° 98/2013, stabilisce che l’iter negoziale debba concludersi entro 100 giorni.

Alla luce delle suddette condizioni fissate da precise disposizioni normative il sottoscritto si chiede e Vi chiede:

  1. come mai tali farmaci, a distanza di un anno, risultino ancora classificati in fascia C(nn);
  2. se l’AIFA abbia, di fatto, inviato il sollecito previsto dall’art. 12 del D. L. n° 158/2012;
  3. per quale motivo l’iter negoziale previsto dalla legge non risulti concluso entro i 100 giorni previsti;
  4. se i responsabili del sistema sanitario regionale abbiano concordato un prezzo dei “vaccini” in commercio con le rispettive case farmaceutiche;
  5. sulla base di quali presupposti di Legge il Ministero della Salute, le regioni e le aziende sanitarie locali stesse propagandino degli “open day” vaccinali, ai quali sembrerebbe potersi afferire non solo senza prescrizione, ma persino senza prenotazione, noto prerequisito per l’accesso alle prestazioni specialistiche non urgenti;
  6. come sia stato possibile per milioni di cittadini prendere l’appuntamento vaccinale senza fornire il numero della prescrizione limitativa obbligatoria;
  7. se i medici vaccinatori fossero, tutti, specialisti ad hoc indicati da ciascuna regione, come riportata sulla confezione dei farmaci stessi in applicazione di quanto disposto dall’art. 94 del D. Lgs n° 219/2006;
  8. se la somministrazione dei farmaci in questione sia sempre avvenuta in strutture regolarmente autorizzate e qualificabili come “ambulatorio” in base alle disposizioni di legge (in particolare, ci si chiede quali fossero e/o siano le autorizzazioni dei camper mobili, delle farmacie, degli studi medici, delle postazioni vaccinali allestite presso strutture balneari, all’interno di chiese, di casa comunali o di aziende);
  9. se la campagna vaccinale “gratuita”, ovvero a carico dei contribuenti, rispetti i requisiti delle norme citate e di tutte le altre pertinenti in materia.

Atteso, infine, che le determine AIFA di autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni dei suddetti “vaccini” non risultano, a tutt’oggi, essere state rinnovate, come invece disposto dall’art. 33, comma 3, D. Lgs. 219/2006, sarebbe opportuno comprendere quali siano le “ragioni obiettive e verificabilibasate “su uno dei motivi previsti nell’allegato tecnico”, ovvero l’Allegato 1 del predetto D. Lgs..

**********

Per tutte le argomentazioni nell’ordine dedotte, vogliano le SS. LL. – in virtù dei poteri investigativi di cui dispongono per Legge – effettuare tutti gli opportuni accertamenti sulla vicenda ivi rassegnata, onde informare le competenti Procure della Repubblica, qualora, dai suddetti approfondimenti dovessero emergere eventuali ipotesi di violazione della Legge penale e/o erariale commesse o tutt’ora in corso.

Luogo e data Con ossequio

Firma (allegare fotocopia del documento)


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