Questa mattina è stato portato alla mia attenzione un post, condiviso, mi dicono, da un noto canale Telegram collegato a un sito che ho contribuito a creare.
Il post sembra essere stato convenientemente fatto sparire, forse perché gli autori si sono resi conto di aver diffuso panzane o, più probabilmente, qualcuno ha spiegato loro il concreto rischio di una denuncia penale.
Ovviamente io SO chi lo ha scritto, ma non è importante ai fini di questo post.
L’importante, secondo me, è illustrare in dettaglio gli “errori” e il depistaggio, il quale, a questo punto, non posso che considerare assolutamente volontario.
Intanto, il comunicato è della FROMCeO Lombardia, sottoscritto da tutti i presidenti di Ordine, con tanto di indicazione del Presidente della presunta Federazione Regionale. Solo in seguito è comparso sul sito della FNONCeO, la quale, evidentemente, avalla le azioni e la comunicazioni “ufficiali” della INESISTENTE FromCeo e quindi dovrebbe assumersene ogni responsabilità, compresa quella di rispondere ai medici TUTTORA sospesi.
Il post parla di “alcuni avvocati”, della Senatrice Granato e di pubblicazione sul sito della SIM, quindi, essendo l’azione pubblica già da tempo, è chiaro chi siano i soggetti delle varie critiche. Con una presunzione incredibile dice che “non riuscivano a venirne a capo”, come non fosse del tutto evidente, e anche pubblicamente spiegato in conferenza, che l’importante NON è che lo si sappia NOI, ma che la FROMCeO lo ammetta.
Prosegue poi dicendo “chi vi SPINGE” a chiedere al MMG, quale è il vaccinatore (identificando erroneamente le due figure in una, NON per mero errore, secondo me, giacché scrivere che il medico vaccinatore sarebbe MMG depista dalle esatte prescrizioni della 219/06, la quale dispone che si tratti di un medico ospedaliero o di uno specialista specificamente indicato sulla confezione. Sebbene esistano corsi di Medicina Generale, essi, per legge, non danno luogo al titolo di specialista – elenco ministeriale delle specializzazioni qui: https://lauracarosi.files.wordpress.com/2022/01/0035309-04-08-2021-dgpre_ministero_salute.pdf) “non ha approfondito la prescrizione RRL”, mettendo in dubbio, in sostanza, la competenza di ben TRE professionisti del diritto che rappresentano TRE professionisti medici! Per non parlare della Senatrice Granato e della SIM…
Non fosse chiaro, un’affermazione del genere rischia di comportare un danno d’immagine che può essere quantificato nella eventuale perdita di clienti o potenziali clienti.
Il peggio arriva quando, nel medesimo periodo, quindi sempre connesso al verbo “spingere”, afferma che “potrebbe portare il cittadino ad essere veramente denunciato”… in pratica accusando i legali in questione di istigazione a delinquere (giacché si parla di “vessare” i poveri medici con “richieste impossibili”… beh… certo, se l’assistito va dal medico e lo “vessa”, magari alzando la voce, insultandolo, minacciandolo…. commette un reato, ma chi MAI avrebbe “spinto” a fare una cosa del genere?!!!).
Ma chiedere che il medico faccia IL SUO DOVERE, invece, è un DIRITTO. (vedi questo post: https://wordpress.com/post/lauracarosi.com/480).
Come rapide note, vorrei anche sottolineare che NON esistono “farmaci CMA”, giacché la procedura centralizzata (CMA) è un tipo di autorizzazione all’immissione in commercio, NON di medicinale.
Altro dettaglio da non sottovalutare è il riferimento alla legislazione relativa agli studi clinici, che, tuttavia, non si applica alla somministrazione di questi elisir di lunga vita.
Non perché non siano ancora in corso gli studi, ma proprio perché i farmaci hanno GIÀ RICEVUTO UNA AIC CONDIZIONATA.
Insomma, ufficialmente la somministrazione alla popolazione NON è uno studio clinico, ma un utilizzo “pandemico”… grazie a una pandemia mai dichiarata, sigh!
Ultima nota riguarda la frase “la distribuzione di un farmaco CMA non è ammessa visto che la fornitura arriva direttamente a chi può richiederla”.
E qui ho due domande:
1) infatti! CHI può richiederla? Eh… LO SPECIALISTA INDICATO SULLA CONFEZIONE, come già spiegato qui: https://wordpress.com/post/lauracarosi.com/450;
2) in che legge si troverebbe l’interdizione alla distribuzione dei farmaci a prescrizione limitativa obbligatoria? Perché, allora, l’elenco dei farmaci RRL con l’indicazione del relativo specialista competente a prescriverli, che ci sta a fare?!?
Come esempio utile, metto qui un link della regione Piemonte all’elenco dei farmaci RRL, con indicazione dei relativi specialisti competenti a prescriverli/somministrarli: https://lauracarosi.files.wordpress.com/2022/06/elenco_farmaci_non_prescrivibili_da_mmg_pls_20210705.pdf
Fatte queste premesse, la mia risposta è la seguente:
Chiunque abbia scritto questo papello, evidentemente non ha letto l’art. 94 della Legge 219/06, non ha mai ascoltato alcun audio o video in cui lo spiego e, palesemente, si diverte a farsi grande sminuendo il suo prossimo.
Lo specialista deve essere quello, E SOLO QUELLO, indicato da AIFA e riportato sulla confezione, non ne va bene uno qualunque.
Ci si rivolge al MMG perché è lui, da art. 45 ACN, il primo contatto con il SSN e ha l’obbligo di conoscere e spiegare il sistema delle esenzioni. Ergo, dovrebbe controllare il codice esenzione del farmaco e INDIRIZZARE l’assistito, con regolare ricetta di visita specialistica, al collega competente a prescrivere il farmaco… se ne esistesse uno!
Facile farsi belli sul lavoro fatto da altri già mesi e mesi fa, vero? Arrivate tardi, ma arrivate anche parecchio male…
Vedo che anche si omette, evidentemente per volontà, vista la mole di informazioni fornite in questi ben CINQUE messaggi, il vero motivo per cui non possono essere DISTRIBUITI, che non è né la procedura centralizzata, né la prescrizione RRL, bensì la classe di rimborsabilità C(nn).

Continuiamo a depistare, mi raccomando!