Metodo H: segni, sintomi e conseguenze a lungo termine

Poiché non sono in cerca di notorietà, ho sempre lasciato che tutti utilizzassero liberamente il frutto delle mie ricerche e del mio lavoro, convinta che l’importante fosse far girare le informazioni.

Siccome però neanche ho paura di espormi, mi sento in dovere di intervenire quando il mio lavoro viene usato per depistare la gente e mandarla a sbattere contro un muro, neanche troppo di gomma. Non intendo essere complice di questo!

Cominciamo dunque dall’inizio:

  1. la prima volta che ho parlato in pubblico della differenza fra farmaco “che previene l’infezione da virus SARS-Cov-2” e “vaccino per la prevenzione della malattia COVID-19” è stata durante questa intervista rilasciata a Marcello Pamio, era il 21 aprile 2021. link al post
  2. la seconda volta che ne ho parlato pubblicamente è stata nuovamente in intervista, subito dopo la conversione del DL 44, in data 1° giugno 2021. link al post
    Quella intervista fece il giro d’Italia, ne parlò persino Montanari, me ne sono state inviate versioni di ogni genere: vocali WA, montaggi vari ed eventuali, link da vari blog che neanche sapevo esistessero.
    Quella intervista mi è anche valsa l’onore di non uno, ma ben due comunicati dell’avv. Mastalia (presidente di un’associazione che non ha alcun interesse nelle vittime di effetti avversi da vaccino), al primo dei quali ho dovuto rispondere a tono, visto che mi accusava esplicitamente e con precisione di qualcosa che nessun legale serio si sarebbe mai neanche sognato di pensare (la mia risposta la trovate qui), mentre il “nostro” coraggioso ha ritenuto di salvarsi dalla figuraccia ribadendo (solo su un social, che io, come chiarito nelle interviste, non ho più da tempo e dove, quindi non potevo rispondere), insistendo sul fatto che lui non mi doveva alcuna scusa e reiterando, in peggio, quella a me sembra essere a tutti gli effetti una calunnia.
  3. Tralasciando i vari video e dichiarazioni degli altri avvocatoni da selfie, a un certo punto esce una notizia, che un amico mi comunica in questo modo:

Inizialmente, ero molto contenta, giacché mi sembrava di buon auspicio che molti giuristi sembrassero essersi finalmente accorti della “sottile” differenza fra infezione da virus e malattia e contavo che la usassero in molti per ripristinare un minimo di sana legalità, accompagnando i propri clienti alla visita come stavano già facendo da mesi alcuni avvocati del nostro gruppo di studio, ma senza sentire il bisogno di farsi pubblicità (anzi, facendo molta attenzione alla discrezione, in modo da non provocare reazioni troppo rapide da parte delle “alte sfere”).

Sono stata persino contenta che si diffondessero corsi di formazione per accompagnatori all’hub vaccinale secondo il “Metodo H”… tanto da non chiedermi e non chiedere cosa ci guadagnassero gli organizzatori.

Qualche tempo dopo, tuttavia, uscì l’ordinanza del giudice del lavoro, il quale, sicuramente in maniera un po’ forzata e a mio avviso superficiale, rigettava il ricorso. Leggendo le varie confutazioni scritte dal giudice, ho capito che il ricorso stesso mancava di quelle che io ritengo prove e obiezioni imprescindibili, per cui ho pensato: “mamma mia, certo che poteva anche chiamarmi, prima di porgere il fianco in questo modo alla ridicolizzazione di un’argomento praticamente infallibile…”
Di fatto, quel rigetto ha condizionato le sentenze successive, tutte emesse sulla stessa falsariga, cosa che mi ha un po’ sconfortata e anche fatto arrabbiare: vuoi fare un ricorso innovativo e non ti degni neanche di approfondire per bene le argomentazioni che usi? Quindi… le usi ma forse non le hai capite neanche tu? E non potevi citare la documentazione giusta per renderle inoppugnabili in tribunale?? Mah… sorvoliamo.

Qualche tempo dopo ancora, ho presentato al nostro gruppo di studio un’altra questione, relativa questa volta alle pratiche di approvazione e autorizzazione dei medicinali, nonché alle modalità di prescrizione e somministrazione e abbiamo cominciato a chiederci come usare quelle informazioni.

A fine settembre, una mia amica si è trovata in una situazione piuttosto difficile con la madre invalida e allettata dall’anno scorso (trovata positiva in struttura di riabilitazione e spostata in reparto COVID per mesi. Entrata autosufficiente, uscita un vegetale imbottito di psicofarmaci e piena di piaghe da decubito…): l’ospedale le ha spostato un appuntamento che avevano programmato per i primi di ottobre, rimandandolo alla seconda metà del mese. Ovviamente, ai fini della prestazione era necessaria la carta igienica verde! La sua dottoressa non si è interessata di organizzare tampone salivare (in barba all’Accordo Collettivo degli MMG che prevede un obbligo in tal senso) e, anzi, affermava “ma per le patologie che ha sua madre è più indicato il vaccino”, senza il quale, peraltro, rifiutava persino di visitare la sua assistita.

Quel giorno tornando a casa ero così arrabbiata che ho messo insieme tutti i documenti che avevo salvato e scritto, di getto, la prima versione della letterina al MMG. Quella prima bozza è stata poi rivista, corretta e integrata dagli avvocati e “allisciata” dai medici, al fine di non porgere il fianco in nessun modo alla legittimazione di un rifiuto o di una ricusazione.
La dottoressa in questione forse era rimasta ben soddisfatta delle istruzioni fornite nel 2017 e ha ricusato lo stesso (ma dopo avere emesso un esonero per la mamma della mia amica… e averle fatto di persona un tampone salivare a domicilio – cosa non si fa di fronte al rischio di dover pagare i danni a vita e perdere la convenzione con le ASL a causa di una condanna penale!) Ma poi… ha ricusato persino i figli e la mamma, che neanche c’entravano nulla.
Per questa brillante dottoressa abbiamo chiesto alla ASL di avviare indagine disciplinare e poi chiederemo il giusto risarcimento danni.
Comunque sia, quella letterina, in due o tre versioni diverse, gira dai primi di ottobre, sempre rigorosamente in privato e con grandi raccomandazioni di non renderla pubblica, sia per poter sfruttare l’effetto sorpresa prima che le ASL di tutta Italia si passassero la voce (come ben sappiamo che avviene nella pubblica amministrazione), sia per approntare le mosse successive in base alle risposte ricevute nel frattempo.

Di seguito la cronologia:

In data 14 novembre, l’ho inviata a una ragazza che aveva fatto il corso di formazione al “metodo H”, perché non sapeva più come fare a non farsi sospendere nonostante la scrupolosa applicazione del preparato in questione. La poverina mi confesserà poi di aver raccontato tutto al gruppo dei referenti, che non si erano neanche accorti che i farmaci sono a prescrizione obbligatoria e che, quindi, mandavano la gente all’hub senza riuscire a ottenere nulla.

In data 2 dicembre, un signore dell’Alto Adige mi invia un file chiamato “richiesta di ostensione” commentando: “il tuo cavallo di battaglia” e “ce l’ha inviato un avvocato che collabora con il nostro gruppo”.
Penso io… ma l’avrà elaborata per chi si sia sottoposto a inoculazione e volesse chiedere risarcimento danni, visto che non sembrerebbe essere stata rispettata neanche una delle leggi in materia… ma il signore in questione, però, non ha preso la minestra…. boh!

Il giorno 11 dicembre, un amico che ha contatti con il Cosap mi informa che il sindacato ha deciso di aderire alla richiesta di ostensione, proposta da uno dei loro avvocati.
Leggo il file e mi/gli chiedo: ma che senso ha chiedere alla ASL, con in copia il Direttore generale dell’AIFA (tale Nicola Magrini, se a qualcuno fosse sfuggito il nesso) e addirittura il Presidente Palù? La ASL risponderà che, non essendovi sottoposti al trattamento, la richiesta è immotivata e le alte sfere sono ora state così informate per tempo e provvederanno a cercare un modo per rendere inutile tutta l’argomentazione della prescrizione obbligatoria!! E poi… che senso ha citare l’EMA, quando è l’AIFA che decide in Italia (e le determine non sono neanche nominate!!)? Che senso ha parlare di un inesistente uso “off-label”, quando i farmaci vengono utilizzati esattamente per l’indicazione specificata nella AIC?!!
Notiamo, inoltre, come la “istanza di ostensione”, citando solo documentazione internazionale, parlasse genericamente di “prescrizione medica”, senza specificare che la prescrizione è di tipo limitativo…
Concludiamo che si tratta di un clamoroso autogol ma che non possiamo farci niente.

Che poi… è normale andare dall’AIFA a chiedere di mostrarci una prescrizione, o a citare i file di un altro ente (EMA)??

18 dicembre: esce un comunicato di Magrini che ho ritenuto gravissimo e che mi sono affrettata a salvare, fotografare e commentare il giorno stesso (lo ammetto, sapendo da chi e come era stato preavvertito, ero in vigile attesa!) con un apposito post sul mio blog – qui;

19 dicembre: circola in rete una prima versione di risposta al comunicato AIFA, di poco più di 3 pagine e contenente diverse imprecisioni: stranamente, il file si intitola “dichiarazioni AIFA su vaccini”, cosa che ha portato tutti a ritenerla una notizia falsa, poiché è evidente che non si tratta di un documento emesso da tale agenzia. Inoltre:

  • stranamente viene omesso PROPRIO l’unico articolo applicabile del D. Lgs. 219/2006, ovvero il 94;
  • stranamente si continua a parlare di uso off-label (e non delle caratteristiche della autorizzazione subordinata a condizioni rilasciata dall’AIFA);
  • stranamente si riporta male quel che è scritto nelle determine, peraltro senza fornirne alcun esempio e nemmeno numero di protocollo;
  • stranamente si parla di art. 13 di un “codice Etico dei medici” anziché di Codice deontologico;
  • stranamente si prevede in allegato un “esempio di istanza di ostensione”.

Notiamo come qui, finalmente, ci si sia accorti che la prescrizione è RRL, spiegato con un link al sito delle Farmacie Comunali riunite (?!?), anziché al relativo articolo normativo, dove peraltro si legge che “le limitazioni riportate riguardano esclusivamente il regime di dispensazione, non quello di concedibilità a carico del SSN…”.
Ops! A qualcuno è sfuggito il concetto di fascia C(nn) e, in generale, della non rimborsabilità a carico del SSN o fra l’omissione dell’art. 94 e la scelta del link c’è correlazione? I farmaci in fascia C(nn) possono essere messi a carico della sanità regionale, dopo contrattazione di ciascuna singola ASL con la ditta produttrice, in base a specifiche esigenza territoriali… NON della sanità nazionale!
Notiamo anche che, finalmente, si parla di RMP /piano di gestione dei rischi, di cui io avevo parlato qualche tempo prima in un post su Multilevel delle Libertà del 5 novembre (ovvero questo).

21 dicembre: Rossella Fidanza ed io registriamo un video di un’ora e mezza (che trovate sul suo canale, visibile sia da rumble che da youtube – cliccate sulla versione che vi interessa) in cui fornisco molti riferimenti di legge e spiego in dettaglio come funzioni la prescrizione medica limitativa, alcune clausole previste dall’Accordo Nazionale Collettivo per i medici convenzionati e perché la richiesta debba essere inoltrata al medico di famiglia (MMG).

22 dicembre: il sindacato Cosap diffonde una seconda versione del file, questa volta intitolata correttamente “ Risposta nota AIFA n° 014773” e diventata di 5 pagine (stranamente, è stata fatta qualche aggiunta) in cui, per la prima volta, compare il medico che deve valutare la appropriatezza (improvvisamente spunta anche questo argomento… che curioso, ne avevo parlato giusto giusto il giorno prima!) di una terapia, compare la dicitura codice deontologico (pur continuando a omettere l’art. 94 e insistendo con un presunto uso off-label anziché parlare della legge, tutta italiana, che regola la AIC subordinata a condizioni).

D. Lgs. 219/2006
Art. 33. (Autorizzazione subordinata a condizioni)

  1. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l’autorizzazione puo’ essere rilasciata a condizione che il richiedente ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza del medicinale, alla notifica all’AIFA di qualsiasi evento avverso collegato all’uso del medicinale e a particolari misure da adottare.
  2. Tale autorizzazione puo’ essere rilasciata solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su uno dei motivi previsti nell’allegato tecnico sulla domanda di AIC.
  3. Il mantenimento dell’autorizzazione e’ subordinato alla valutazione annuale del rispetto di tali condizioni. La lista delle condizioni e’ resa accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione
    nel sito internet dell’AIFA. Con le stesse modalita’ sono rese pubbliche le scadenze fissate per gli adempimenti e la data della loro realizzazione.

Mi colpisce in maniera particolare la superficialità con cui si parla di “medico vaccinatore specialista”, meglio definito poco dopo come “specializzato nella inoculazione di sostanze in fase sperimentale” (specializzazione che sarebbe essere richiesta dalla esigente prescrizione medica RRL)… rido per non piangere, ma a qualcuno di voi risulta che esista una specializzazione medica in “vaccinologia”, oltretutto “sperimentale”???
A me sembra un modo subdolo per dare l’impressione alla gente che un medico vaccinatore sia da considerarsi “specializzato” in base all’incarico che svolge, mentre, invero, sono le regioni che dovrebbero aver indicato le specializzazioni necessarie per svolgere la mansione lavorativa specifica di vaccinatore.

Le specializzazioni in Medicina sono quelle che si ottengono con apposito corso universitario post-laurea, ad esempio: Neurologia, Ematologia, Anestesia rianimazione e… Igiene e medicina preventiva, tanto per citarne alcune di possibile interesse.
Scoprire quali e quante siano è molto facile (se l’ho trovato io, può riuscirci chiunque: ho digitato “specializzazioni” “medicina” nel motore di ricerca, questo era il secondo link), basta andare sul sito del Ministero dell’Università (il file del link qui sotto non riporta la data, ma dovrebbe essere quello più aggiornato):
http://attiministeriali.miur.it/media/248802/allegato_dm_68.pdf

La domanda sorge spontanea… mmm… il ricorso di qualche mese fa, l’istanza di ostensione, il comunicato in risposta a quello di Magrini (prematuramente scomparso dal sito dell’AIFA dopo il mio post) QUALI INTERESSI TUTELANO??
Tra l’altro, ricordando che moltissimi avvocati che accompagnavano i loro clienti all’hub vaccinale sono stati messi sotto processo disciplinare (per aver fatto il proprio lavoro, ma qualcuno li aveva messi bene sul chi va là!)… io di domande ne avrei parecchie!

Ora… tenendo presente che nel mondo giuridico, come in altri campi, sembrerebbe regnare una certa superficialità, per cui raramente si effettuerebbero vere e proprie ricerche di legge ma ci si limiterebbe a leggere le sentenze e documentarsi presso i colleghi più conosciuti, ditemi voi se non ci vedete un certo pericolo nella pubblicazione di un comunicato del genere.

Il sindacato Cosap, nato da poco e che stava mettendo a segno un colpo dopo l’altro, vista la precisione con cui affrontava le varie tematiche, temo ne sappia qualcosa, ormai…

Cosa succederebbe se qualcuno usasse tali argomentazioni in tribunale, scrivendo che “la prescrizione medica limitativa (RRL) è regolata dagli artt. 91 e 93 D.Lgs. 219/2006”, quando il caso di specie attiene invece all’art. 94? Non rischieremmo di avere una nuova sentenza negativa da parte di un altro giudice, che magari si permetterebbe anche di prendere in giro l’avvocato in questione? Una sentenza che poi (perché anche i giudici, risulta abbastanza chiaro, sembrano non aver molta voglia di approfondire la legge e prediligere, invece, far riferimento al lavoro svolto dai colleghi prima di loro) farebbe “giurisprudenza”, cioè quella cosa che, ormai, di fatto sembra avere soppiantato il giusto ordine delle fonti.

Avendo letto tutta l’ordinanza, che cita fra virgolette molte parti del ricorso, non mi sento di poter contraddire il giudice…

Possiamo già avere un’anteprima della ipotetica sentenza in questione leggendo questo articolo di un noto debunker e notare come si avvalga di tutte le argomentazioni contenute nel comunicato Cosap per manipolare la realtà e le leggi: https://www.open.online/2021/12/23/aifa-distanze-governo-vaccini-covid-disinformazione/

Per carità, quando si è molto impegnati in sceneggiate presso l’hub e interviste, capisco che per documentarsi autonomamente e bene ci voglia tempo e fatica (che non portano fama, ma, semmai, fame), ma… leggendo gli atti mi pare evidente che il debunking fosse inevitabile, e, considerando che è la terza volta che una strategia che stava dando ottimi frutti viene ostacolata da una persona che la usa (male) e mette in allarme gli enti coinvolti, non posso fare a meno di chiedermi se non fosse anche… programmato!

5 pensieri riguardo “Metodo H: segni, sintomi e conseguenze a lungo termine

  1. Cara Laura, certo che è/era tutto programmato. Una delle grandi soddisfazioni di questo periodo di melma che stiamo vivendo, è che donne vive come te stanno facendo vedere i sorxi verdi a questi burocrati del cazzo, che fino a ieri scaldavano la poltrona a spese nostre. Adesso, almeno, la pagnotta se la sudano, e spero che a breve se la infradicino.

    "Mi piace"

  2. ciao laura ho cercato di parlarti più volte, come faccio a contattarti? O contattare il gruppo di avvocati con cui lavoro , ho bisogno di voi è possibile? Buon Natale per ora. Cerco sempre i tuoi video, sei illuminante, quelli che ho trovato li ho ascoltati tantissime volte. Grazie, sei fantastica non mollare Paola

    "Mi piace"

    1. Ci metto parecchio a rispondere alle mail, perché ne ho davvero troppe… Comunque sia, di solito tramite il canale Telegram Multilevel è facile mandarmi un messaggio privato. … solo che anche lì ne ho diversi in attesa 😦

      "Mi piace"

  3. Scusi laura ma mi dica quali sono i facsimili Da inviare alle varie istituzioni In risposta es richiesta di ostensione ricetta limitativa Etc. Che sia corretta in riferimento al cod deontologico Art 93 Etc Sono in confusione. Please help me Giuliana favaro

    "Mi piace"

Scrivi una risposta a Giuliana Favaro Cancella risposta